Centro Studi sul Diritto di Famiglia

 

 

 

 

 
 

IL GIUDICE TUTELARE


Il Giudice tutelare viene nominato dal Presidente del Tribunale.
Al giudice tutelare sono affidate funzioni in materia di tutela delle persone “deboli” come i minori e gli incapaci.
Il Giudice tutelare si occupa dell’attività di "volontaria giurisdizione", ed in particolare: nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;  nomina l'amministratore di sostegno e vigila sul suo operato; nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;  vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà genitoriale e per l'amministrazione dei beni del minore; autorizza l'interruzione volontaria della gravidanza di minorenne; autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio al minore quando manchi l'assenso dell'esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l'assenso dell'altro genitore o sia da esso legalmente separato.
Il procedimento davanti al giudice tutelare è particolarmente celere e snello. Contro i provvedimenti del giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale (ad eccezione dei provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno dove il reclamo si propone alla Corte d'Appello).

Avv. Matteo Santini

 




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